Registrazione Operatore e Drone
Registrazione Operatore e Drone
Introduzione
La registrazione dell’operatore e del drone è uno degli aspetti fondamentali per operare legalmente un UAS (Unmanned Aircraft System) in Europa. Questo processo garantisce che ogni operatore sia identificabile e che i droni utilizzati rispettino gli standard di sicurezza previsti dalle normative europee. La registrazione è obbligatoria per la maggior parte delle operazioni di droni, specialmente per quelle che rientrano nelle categorie "open", "specific" e "certified" definite dalla EASA (European Union Aviation Safety Agency). Questo argomento è cruciale per garantire operazioni sicure, responsabili e conformi alla legge.
In questa lezione, esploreremo chi deve registrarsi, quali sono i requisiti, come completare il processo di registrazione e quali sono le eccezioni. Al termine, sarai in grado di comprendere chiaramente i tuoi obblighi come operatore e come pilota remoto.
Chi deve registrarsi: Operatore vs Pilota Remoto
Operatore
L’operatore è la persona fisica o giuridica che possiede o utilizza il drone. È l’operatore che ha la responsabilità principale della registrazione, poiché è legalmente responsabile delle operazioni del drone. Ad esempio:
- Se possiedi un drone e lo utilizzi per scopi personali o commerciali, devi registrarti come operatore.
- Se lavori per un’azienda che possiede droni, l’azienda è l’operatore e deve essere registrata.
Pilota Remoto
Il pilota remoto è la persona che effettivamente pilota il drone durante l’operazione. Il pilota remoto non è obbligato a registrarsi, a meno che non sia anche l’operatore. Tuttavia, deve essere in possesso di certificazioni adeguate, come il completamento della formazione online per operazioni nella categoria "open" (Reg 2019/947 Art. 8).
Requisiti e processo di registrazione
Quando è obbligatoria la registrazione?
La registrazione dell’operatore è obbligatoria nei seguenti casi (Reg 2019/947 Art. 14):
- Il drone è dotato di una videocamera o sensori che possono raccogliere dati personali.
- Il drone ha una massa superiore a 250 g.
- Il drone può causare un’energia di impatto superiore a 80 Joule in caso di collisione.
- Il drone sarà utilizzato per operazioni nella categoria "specific" o "certified".
Dove registrarsi?
La registrazione deve essere effettuata presso l’autorità aeronautica nazionale del Paese di residenza dell’operatore. In Italia, il portale ufficiale per la registrazione è gestito da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile).
Procedura di registrazione
- Accedi al portale: Visita il sito ufficiale dell’autorità aeronautica nazionale (es. ENAC per l’Italia).
- Crea un account: Fornisci i tuoi dati personali o aziendali (nome, indirizzo, contatti).
- Inserisci i dettagli del drone: Specifica il modello, la massa e altre informazioni tecniche richieste.
- Pagamento della tariffa: In alcuni Paesi, la registrazione può comportare il pagamento di una tariffa amministrativa.
- Ricevi il numero di registrazione dell’operatore: Una volta completata la registrazione, riceverai un numero univoco che dovrai utilizzare per identificare il tuo drone.
Numero di registrazione dell’operatore e marcatura del drone
Numero di registrazione dell’operatore
Dopo la registrazione, l’autorità aeronautica assegna all’operatore un numero univoco di registrazione. Questo numero deve essere utilizzato per identificare ogni drone operato. Il numero deve essere:
- Visibile: Applicato direttamente sul drone in modo che sia facilmente leggibile.
- Accessibile: Inserito anche nel sistema elettronico del drone, se disponibile (es. sistema di identificazione remota).
Marcatura del drone
La marcatura del drone deve includere il numero di registrazione dell’operatore in conformità con il Regolamento (Reg 2019/947 Art. 14). Esempio pratico:
- Se il tuo numero di registrazione è ITA12345, devi applicare una targhetta adesiva sul drone con questa dicitura.
Portali delle autorità aeronautiche nazionali
In Europa, ogni Stato membro ha un’autorità aeronautica responsabile della registrazione degli operatori e dei droni. Ecco alcuni esempi:
- Italia: ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) – www.enac.gov.it
- Germania: LBA (Luftfahrt-Bundesamt)
- Francia: DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile)
- Spagna: AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)
Ogni portale offre informazioni dettagliate sul processo di registrazione e sulle normative locali.
Esenzioni dalla registrazione
Esistono alcune eccezioni alla registrazione dell’operatore, come indicato nel Regolamento (Reg 2019/947 Art. 14):
- Droni con massa inferiore a 250 g: Non è richiesta la registrazione se il drone non è dotato di videocamera o sensori per la raccolta di dati personali.
- Droni giocattolo: I droni conformi alla Direttiva sui Giocattoli (2009/48/CE) e utilizzati esclusivamente per scopi ricreativi sono esenti.
Tuttavia, è importante verificare sempre le normative locali per eventuali variazioni.
Esempio pratico
Immagina di essere un operatore che possiede un drone DJI Mavic Air 2 (massa: 570 g) per scopi fotografici. In questo caso:
- Devi registrarti come operatore sul portale ENAC.
- Riceverai un numero di registrazione (es. ITA56789).
- Applicherai questo numero sul drone in modo visibile e lo inserirai nel sistema elettronico, se supportato.
- Completerai anche la formazione per piloti remoti nella categoria "open" per operazioni conformi.
Key Takeaways
- Registrazione obbligatoria: L’operatore deve registrarsi se il drone ha una massa superiore a 250 g o è dotato di videocamera/sensori.
- Responsabilità dell’operatore: L’operatore è legalmente responsabile per le operazioni del drone.
- Marcatura del drone: Il numero di registrazione dell’operatore deve essere visibile sul drone.
- Portali nazionali: La registrazione si effettua presso l’autorità aeronautica nazionale (in Italia, ENAC).
- Esenzioni: I droni con massa inferiore a 250 g senza videocamera o sensori e i droni giocattolo sono esenti dalla registrazione.
Seguendo questi passaggi, sarai pronto per operare il tuo drone in conformità con le normative EASA.
Key Takeaways
- Registrazione obbligatoria**: L’operatore deve registrarsi se il drone ha una massa superiore a 250 g o è dotato di videocamera/sensori.
- Responsabilità dell’operatore**: L’operatore è legalmente responsabile per le operazioni del drone.
- Marcatura del drone**: Il numero di registrazione dell’operatore deve essere visibile sul drone.
- Portali nazionali**: La registrazione si effettua presso l’autorità aeronautica nazionale (in Italia, ENAC).
- Esenzioni**: I droni con massa inferiore a 250 g senza videocamera o sensori e i droni giocattolo sono esenti dalla registrazione.